Art. 2.
(Pianificazione regionale e provinciale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, un piano triennale di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale di rispettiva competenza.
      2. I piani di cui al comma 1 individuano le priorità di azione nei seguenti campi di intervento:

          a) conservazione attiva delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali il cui mantenimento assume particolare valore per la salvaguardia del patrimonio agroalimentare tradizionale;

          b) protezione delle aree nelle quali si concentrano le produzioni appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare priorità per quelle montane;

          c) individuazione di presìdi, o sostegno a presìdi esistenti, per costituire una rete di protezione dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale a rischio di sparizione;

          d) definizione di interventi di sostegno per lo sviluppo del mercato dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con riferimento alla domanda della ristorazione pubblica, alla rete della distribuzione locale, anche con specifici spazi riservati, e alla logistica per l'esportazione;

          e) promozione di sinergie con le potenzialità turistiche e agrituristiche del territorio, anche con lo sviluppo di percorsi gastronomici;

 

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          f) interventi per la formazione professionale e la diffusione delle conoscenze relative alle metodiche tradizionali di lavorazione;

          g) azioni di informazione nei confronti dei consumatori, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza dei marchi di riconoscimento.

      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero delle attività produttive intervengono a sostegno delle azioni previste dai piani di cui al comma 1 autorizzando a tale fine, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 75 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.